Il Tribunale di Brindisi, secondo una approfondita analisi e completa analisi della legge sull’affido condiviso, suggerisce migliori prassi applicative per una effettiva e maggiore applicazione della stessa.
Per il Tribunale di Brindisi, è criticabile il concetto di “genitore collocatario”: i figli devono essere domiciliati presso entrambi i genitori, mentre la residenza ha valenza puramente anagrafica.
La scelta della residenza abituale viene definita con il solo scopo di individuare il giudice competente nel caso in cui uno dei genitori si allontani unilateralmente insieme ai figli.
Ai minori, poi, vanno garantite pari opportunità di frequentare sia la mamma che il papà, in funzione delle loro esigenze, trascorrendo tempi mediamente paritetici, anche se non sempre identici con ciascuno di loro.
In relazione alle modalità di mantenimento dei figli, secondo il Tribunale di Brindisi, la forma più corretta e meglio aderente al dettato normativo e rispondente all’interesse dei figli è quella diretta, ovvero quella in cui ogni genitore assume “una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica”. Un contributo economico da parte del genitore non collocatario, deve rimanere residuale, eventualmente quale integrazione al mantenimento diretto, con funzione perequativa, nei soli casi in cui ci sia una significativa differenza di risorse economiche tra i genitori.
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